Una bolletta del riscaldamento che sale, un preventivo per un nuovo condizionatore sul tavolo e la domanda che torna: quanto mi resta in tasca dopo le agevolazioni fiscali? In molte cucine italiane la scelta del climatizzatore non è più solo di comfort: diventa un intervento collegato a detrazioni fiscali, certificazioni tecniche e scadenze precise. Chi decide di installare o sostituire un impianto si trova davanti a una rete di incentivi diversi, regole tecniche e documenti da presentare entro termini stringenti. Ecco come orientarsi tra le opzioni possibili e quali elementi non vanno sottovalutati prima del click sul bonifico.
Ecobonus e bonus ristrutturazione: cosa cambia
Per chi sostituisce un impianto di riscaldamento con una pompa di calore ad alta efficienza è possibile ottenere l’ecobonus, a condizione che l’intervento rispetti i requisiti tecnici previsti. In concreto, per l’ecobonus il 2025 mantiene l’aliquota al 50% se i lavori riguardano l’abitazione principale, mentre per seconde case e immobili diversi l’aliquota è al 36%, fino al 31 dicembre 2025. Nel biennio successivo queste percentuali scendono: 36% per la prima casa e 30% per gli altri immobili. Un dettaglio che molti sottovalutano: la detrazione si applica solo se la pompa di calore soddisfa criteri minimi di efficienza, misurati dal COP e, per il funzionamento estivo, dall’EER, come previsto dal Decreto del 19 febbraio 2007.
Il bonus ristrutturazione può invece coprire l’installazione della pompa di calore anche quando l’intervento è inserito in opere edilizie più ampie. Fino al 31 dicembre 2025 la detrazione è al 50% per la prima casa, con tetto di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare; nel 2026 e 2027 scenderà al 36%. Dal 2028 la percentuale passerà al 30% e il massimale si ridurrà a 48.000 euro, senza distinzione tra prima o altre case. Un fenomeno che in molti notano solo d’inverno: la maggiorazione per la prima casa può essere riconosciuta anche se l’immobile non era adibito a prima casa all’inizio dei lavori, purché lo sia al termine degli stessi.

Quali apparecchi si possono comprare e come procedere praticamente
Non tutti i climatizzatori danno diritto alle stesse agevolazioni. L’ecobonus richiede l’installazione di pompe di calore destinate alla climatizzazione invernale, preferibilmente reversibili (in grado di fare anche raffrescamento estivo), e con COP e EER conformi ai parametri normativi. Per il bonus ristrutturazione, invece, è sufficiente che la pompa di calore permetta un risparmio energetico: non sempre serve la “massima” efficienza certificata, purché ci sia un beneficio energetico misurabile. Un dettaglio che molti sottovalutano riguarda la documentazione tecnica: l’asseverazione del tecnico abilitato può essere integrata o sostituita, in parte, dalla certificazione del produttore del dispositivo.
Per ottenere gli incentivi bisogna rispettare procedure precise: i pagamenti devono essere effettuati con bonifico parlante oppure, per il bonus mobili, anche con carta; sui bonifici bancari e postali le banche trattengono una ritenuta d’acconto dell’11%. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere telematicamente all’Enea l’attestato di qualificazione energetica e la scheda informativa con i dati dell’intervento. Un aspetto che sfugge a chi vive in città: anche il tipo di posa e collegamento con l’impianto termico esistente può influire sulla congruità della detrazione.
Per chi acquista un climatizzatore soprattutto per il raffrescamento estivo, c’è il bonus mobili con una detrazione del 50% su una spesa massima complessiva di 5.000 euro riferita all’anno 2025, ma solo se l’acquisto è connesso a un intervento edilizio agevolabile. I lavori che danno diritto al bonus vanno dalla manutenzione straordinaria alla ristrutturazione edilizia; la semplice tinteggiatura non basta.
Superbonus, Conto Termico ed esclusioni: cosa sapere prima di firmare
Il Superbonus al 65% rimane un’opzione molto circoscritta: fino al 31 dicembre 2025 ne possono beneficiare solo condomìni e Onlus, e solo se i lavori risultavano avviati entro il 15 ottobre 2024 con pratiche come la CILA o delibere assembleari già presentate. L’acquisto singolo del climatizzatore non dà diritto al Superbonus perché è considerato un intervento “trainato”: per accedere è necessario affiancarlo a interventi trainanti (come l’isolamento termico o la sostituzione di impianti centralizzati) e dimostrare il miglioramento di almeno due classi energetiche con un nuovo APE. Un elemento che molti riscontrano solo durante le pratiche è la complessità della prova documentale per l’APE.
Il Conto Termico offre un’alternativa per chi sostituisce l’impianto di riscaldamento con climatizzatori a pompa di calore: la somma erogata dal GSE dipende dalle prestazioni dell’apparecchio e dalla zona climatica ed è corrisposta in rate annuali per 2-5 anni o in un’unica soluzione se l’incentivo è inferiore a 5.000 euro. La procedura si svolge interamente sul Portaltermico, con caricamento della documentazione a lavori ultimati, stampa e firma della domanda e accettazione della scheda contratto. Un dettaglio operativo che in molti trascurano: la richiesta per il Conto Termico va presentata solo dopo il termine dei lavori.
Infine, vanno escluse dalle detrazioni le unità destinate esclusivamente alla climatizzazione estiva senza funzione di riscaldamento: questi interventi non rientrano nelle misure di risparmio energetico e non possono essere agevolati. Per chiunque stia valutando l’acquisto, il consiglio pratico è concreto: conservare fatture, bonifici e certificazioni, coordinarsi con un tecnico abilitato per le asseverazioni e verificare con anticipo i termini di invio all’Enea o al GSE. È un lavoro amministrativo, oltre che tecnico, che molte famiglie già affrontano quando ripianano l’impianto di casa.
