Il CU 81 del 27 giugno: la svolta per il calcio femminile – Parte 1
Il CU 81 del 27.06.2018 ha stravolto le norme del calcio femminile, avvicinando questo mondo al professionismo.
Le novità, che analizzeremo, riguardano l’art. 32 bis NOIF in merito alla durata del vincolo nel calcio femminile; l’art. 40 quater; l’art. 94 quinquies la vera novità riguardante l’accordo economico delle calciatrici; l’art. 94 sexies con l’istituzione della Commissione Accordi Economici Femminile e l’art. 99bis con l’istituzione del premio alla carriera.
Tra le modifiche delle NOIF la novità assoluta riguarda la possibilità di estendere il vincolo contrattuale fino ad un massimo di tre anni. Ma non solo: perché le calciatrici potranno guadagnare di più senza dover sottoscrivere scritture private, vietate dal nostro ordinamento sportivo.
L’ART. 32 BIS NOIF – IL VINCOLO NEL CALCIO FEMMINILE
Il primo istituto che andremo ad analizzare è quello presente all’interno dell’art. 32 bis NOIF. Il vincolo sportivo per le calciatrici, in quanto dilettanti, è posto fino ai 25 anni. Successivamente la calciatrice si potrà svincolare di anno in anno ma se l’accordo economico è superiore alla stagione allora prevarrà l’accordo economico.
L’ART. 40 QUATER – IL TRASFERIMENTO ALL’ESTERO E RITORNO DELLE CALCIATRICI
Altra novità importante è presente nell’art. 40 quater dove si afferma che: “I calciatori/calciatrici “non professionisti” trasferiti all’estero senza l’assenso della società, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all’estero e soltanto presso la società italiana per la quale sono tesserati prima del trasferimento all’estero”. Ciò è stato posto per limitare l’elusione del trasferimento all’estero di calciatore in costanza di vincolo sportivo.
L’ART. 94 QUINQUIES – ACCORDO ECONOMICO NEL CALCIO FEMMINILE
L’istituto più importante di questa stagione è rappresentato dell’art. 94 quinquies, che ha definito quanto segue: la possibilità di sottoscrivere un accordo pluriennale di massimo tre stagioni che preveda l’erogazione di una somma massimo di Euro 30.658,00. Oltre all’importo annuale lordo gli accordi possono prevedere la corresponsione di somme a titolo di indennità di trasfera, rimborsi forfettari, voci premiali e rimborsi spese documentate relative al vitto, alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Gli accordi economici devono essere redatti e sottoscritti da ambedue le parti. Inoltre dovranno essere depositati entro 30 gg. La società quando esegue il deposito ha l’obbligo di dare contestuale comunicazione scritta alla calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito allora l’adempimento potrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi all’ultima scadenza.
Quando cessano di avere efficacia gli accordi?
In caso di trasferimento della calciatrice a titolo definitivo sia temporaneo cessano di aver efficacia.
Le calciatrici hanno diritto, come da precedenti norme, ad un rimborso spese per l’indennità di trasferta e un rimborso forfettario di spesa ad Euro 61,97 per un massimo di 5 giorni per il periodo del campionato e 45 gg durante la fase di preparazione.
Le calciatrici hanno diritto, in caso di accordi economici pluriennali, ad un ulteriore indennità per la durata pluriennale dell’accordo da inserire all’interno dell’accordo economico.
Come già definito in precedenti versioni della norma sono vietati, nulli e privi di ogni efficacia accordi in contrasto e comunque finalizzati a eludere il presente articolo. Tali sottoscrizioni costituiscono anche illecito disciplinare.
LA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI FEMMINILE
Una novità assoluta è la creazione della Commissione Accordi Economici per il calcio femminile. Un organo che ha la funzione di dirimere le questioni economiche nel calcio femminile. La funzione primaria di quest’organo è quello di ottenere il soddisfacimento dei diritti derivanti dall’accordo economico, laddove la società non ottemperi.
Le decisioni del CAEF possono essere impugnate (entro 7 gg) dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – sez. Vertenze Economiche.
Le società per non incappare nel deferimento per violazione dell’art. 8 c. 9 CGS dovranno ottemperare entro 30 gg all’esecuzione delle decisioni del CAEF.
Nel caso in cui decorsi 30 gg le calciatrici che hanno ottenuto l’accertamento del credito per il 20% della somma risultante dall’accordo depositati possono svincolarsi per morosità.
La società può ricorrere contro lo svincolo presso il Tribunale Federale sez. Vertenze Economiche.
La morosità tra società e calciatrice non potrà persistere fino al 30.06
Le società per potersi iscrivere al campionato di competenza dovranno dimostrare di aver adempiuto al pagamento delle mensilità fino al mese di Maggio della stagione precedente attraverso la sottoscrizione di quietanze firmate dalle calciatrici (dovranno essere inserite causali specifiche dei pagamenti e del periodo).
Di Francesco Casarola, Ph. D.
Dottore di Ricerca, Praticante Avvocato, Giornalista pubblicista e agente sportivo FIGC.
Mi occupo di diritto sportivo da diversi anni offrendo consulenza a società, tesserati e procuratori sportivi.
(Per contattarmi francesco@casarolasportslaw.com)